Art. 28.
(Garante del minore).

      1. Nei casi di accertata grave e persistente conflittualità tra i genitori, che

 

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pregiudichi in modo rilevante l'interesse morale e materiale del minore, il giudice, anche se non ricorrono le circostanze per la decadenza della loro potestà, nomina un garante del minore.
      2. Alla nomina del garante del minore si fa luogo, altresì, nei casi in cui sia necessaria la nomina di un tutore o di un curatore e il giudice non ritenga di poter designare un prossimo congiunto dell'incapace.
      3. La nomina di cui ai commi 1 e 2 deve seguire anche nei casi di inerzia dei genitori o di conflitto di interessi tra genitori e minori.
      4. Il garante del minore è scelto tra persone che dimostrano una speciale capacità, competenza ed esperienza in ordine ai problemi dell'età evolutiva e della famiglia.
      5. Il garante del minore presta giuramento dinanzi al giudice che l'ha nominato e dura in carica finché, ad istanza di parte, del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice non accerta che sono cessate le cause che hanno determinato la nomina.
      6. Il garante del minore è legittimato ad intervenire, come attore o come convenuto, in tutti i procedimenti civili e ad esercitare i poteri spettanti ai genitori nei procedimenti penali. Nei casi di cui al comma 1 esercita la rappresentanza legale del minore.
      7. Il garante del minore stabilisce contatti con i servizi sociali nei casi in cui ritiene necessario od opportuno il loro intervento e vigila sulla tempestività ed efficacia dell'intervento stesso.